che per quanto concerne la perdita del valore del legname questo Tribunale ritiene di potersi fondare sull’attestato consegnato all’espropriata dall’Ufficio forestale in data 28.1.2008: essendo stato rilasciato dall’autorità competente in materia, non vi è alcun motivo per dubitare della sua attendibilità. In particolare è condivisibile la durata necessaria della ricrescita del bosco stabilita in 20 anni ove si consideri che la composizione del materiale di ripiena potrebbe comportare una rallentamento nella crescita delle piante rispetto a quella che avverrebbe in una situazione ambientale naturale.