che sulla valutazione di tale effettivo pregiudizio non possono influire né gli aumenti né le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr). Pertanto la pretesa dell’espropriata di essere risarcita in funzione del volume di materiali inerti da depositare nella discarica non può essere accolta; - che l’indennità per l’impossibilità di utilizzare il fondo durante il periodo decennale di vigenza della servitù corrisponde a quella di un’occupazione temporanea. Considerato che per i fondi inedificabili essa ammonta generalmente a fr. 0.05 il mq/annui, e che il mapp. no.