1 LCFo) la proprietaria potrebbe, senza la servitù, abbattere annualmente solo le piante segnate dal servizio forestale, previo ottenimento di un’autorizzazione (art. 21 LFo; art. 39 LCFo) – di fatto la servitù implica il disboscamento totale della particella privando l’espropriata del valore di tutto il legname ed imponendole un periodo di attesa necessario per la ricrescita del bosco (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 116; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 30); - che sulla valutazione di tale effettivo pregiudizio non possono influire né gli aumenti né le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (cfr.