che piuttosto, affinché lo scopo della piena indennità ai sensi di legge sia adempiuto, occorre stabile quale sia il danno reale per la proprietaria; - che tale danno non consiste solo nell’impossibilità di utilizzare il fondo nel periodo di vigenza della servitù (10 anni), ma è pure individuabile nella perdita del legname. Infatti – anche ammettendo che nell’ambito della gestione del bosco (art. 22 cpv. 1 LCFo) la proprietaria potrebbe, senza la servitù, abbattere annualmente solo le piante segnate dal servizio forestale, previo ottenimento di un’autorizzazione (art. 21 LFo;