161, 166, 243; DTF 129 II 420 c. 3.1.1, 8; 131 II 458 c. 3.3; RDAT I-1996 no. 60 c. 8a); - che in linea generale il valore di un fondo di natura boschiva, quale è il mapp. no. 1231, è fortemente influenzato dalle normative alquanto restrittive istituite dalla legislazione forestale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 114) la quale, conformemente alla Costituzione federale (art. 77 Cost), si pone come obiettivo la preservazione intatta dell’area forestale (art. 3 LFo) e vieta di principio il dissodamento ammettendo deroghe solo in via eccezionale (art. 5 LFo; RtiD II-2008 no. 74); Pertanto le possibilità di sfruttamento del mapp.