I criteri d’estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque applicabili solo in via analogica; - che l’imposizione coatta di una servitù nelle vie dell’esproprio è giuridicamente equiparata ad un’espropriazione parziale e pertanto la piena indennità corrisponde al deprezzamento subito dalla particella gravata (art. 11 let. b Lespr). Di principio tale deprezzamento va determinato applicando il metodo della differenza in base al quale l’espropriato avrà diritto al risarcimento della differenza tra il valore venale del fondo libero dall’onere ed il valore del fondo stesso dopo l’aggravio (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 172-173; Pradervand-Kernen, op. cit., no. 161, 166, 243;