In particolare il procedimento espropriativo può essere inteso alla costituzione, alla soppressione o alla limitazione di una servitù ed ha luogo mediante versamento di una piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr (Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, th. 2007, no. 97); - che secondo dottrina e giurisprudenza, di per sé stesse le servitù non sono beni in commercio e quindi, diversamente dai terreni, non hanno un vero e proprio valore venale ai sensi dell’art. 11 let. a Lespr. I criteri d’estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque applicabili solo in via analogica;