{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2008-13-1_2010-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112629&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab0ea6e568791a2f03fa93c896a7af5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.13-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.11.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 09.11.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 09.11.2010 10.2008.13-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - indennità per una servitù d'uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica - fondo boschivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:10", "Checksum": "1b6b0f03f8e2ffe96efd5cc2a6b41a6e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 09.11.2010 10.2008.13-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - indennità per una servitù d'uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica - fondo boschivo\n\n\ntrasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica che le consenta\ndi eseguire sul fondo tutti gli interventi indispensabili ai fini della\nrealizzazione e della gestione della discarica medesima. Essa si è inoltre\nimpegnata, una volta eseguita e chiusa la discarica, ad eliminare a sue spese\ntutte le installazioni e gli impianti, nonché a restituire alla superficie\nl’originaria destinazione boschiva ed a cancellare la servitù. L’espropriante\nsi è infine assunta l’onere dei costi di trasformazione del terreno in\ndiscarica, le spese di ripristino dell’uso originario boschivo e le spese di\nRegistro fondiario.\nL’espropriata, dal canto suo, ha confermato le pretese di cui alla memoria del\n23.4.2010;\n- che il mapp. no. 1231 (mq 22’380), ubicato\nin località __________, è un terreno completamente boscato in forte declivio da\nS/O verso N/E. Situato nel comprensorio a valle della strada pedemontana di\nproprietà del __________, esso non dispone di un accesso veicolare diretto alla\nstrada;\n- che l’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena\nindennità (art. 9 Lespr) la quale, a compensazione del danno indotto\ndall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito\nle condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto\nluogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4);\n- che in concreto l’indennità è stimata\ncon valuta 1°.4.2009, data per la quale è\nstata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr);\n- che le servitù sono annoverate tra i\ndiritti che possono essere oggetto di espropriazione formale in vista della\nrealizzazione di opere di interesse pubblico (art. 1 cpv. 1 Lespr). In particolare\nil procedimento espropriativo può essere inteso alla costituzione, alla\nsoppressione o alla limitazione di una servitù ed ha luogo mediante versamento\ndi una piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr (Pradervand-Kernen, La\nvaleur des servitudes foncières et du droit de superficie, th. 2007, no. 97);\n- che secondo dottrina e giurisprudenza,\ndi per sé stesse le servitù non sono beni in commercio e quindi, diversamente\ndai terreni, non hanno un vero e proprio valore venale ai sensi dell’art. 11\nlet. a Lespr. I criteri d’estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque\napplicabili solo in via analogica;\n- che l’imposizione coatta di una\nservitù nelle vie dell’esproprio è giuridicamente equiparata ad un’espropriazione\nparziale e pertanto la piena indennità corrisponde al deprezzamento subito dalla\nparticella gravata (art. 11 let. b Lespr). Di principio tale deprezzamento va\ndeterminato applicando il metodo della differenza in base al quale l’espropriato\navrà diritto al risarcimento della differenza tra il valore venale del fondo\nlibero dall’onere ed il valore del fondo stesso dopo l’aggravio (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 172-173; Pradervand-Kernen, op. cit., no. 161,\n166, 243; DTF 129 II 420 c. 3.1.1, 8; 131 II 458 c. 3.3; RDAT I-1996\nno. 60 c. 8a);\n- che in linea generale il valore di un\nfondo di natura boschiva, quale è il mapp. no. 1231, è fortemente influenzato\ndalle normative alquanto restrittive istituite dalla legislazione forestale (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 114) la quale, conformemente alla Costituzione\nfederale (art. 77 Cost), si pone come obiettivo la preservazione intatta\ndell’area forestale (art. 3 LFo) e vieta di principio il dissodamento\nammettendo deroghe solo in via eccezionale (art. 5 LFo; RtiD II-2008 no.\n74);\nPertanto le possibilità di sfruttamento del mapp. no. 1231 sono, per la\nproprietaria, che non dispone di un’autorizzazione al disboscamento, evidentemente\nassai limitate;\n- che, fatta questa premessa, ai fini\ndell’estimo è necessario rimarcare che l’espropriazione non è definitiva bensì circoscritta ad una servitù di durata determinata\n(1°.4.2009 - 1°.4.2019). L’intervento comporterà\nsì una modifica della morfologia del terreno, tuttavia, una volta completata l’opera,\nl’espropriante restituirà alla superficie la sua destinazione originaria\nboschiva e la proprietaria ne riacquisterà la libera disposizione;\n- che di conseguenza, in ragione del carattere temporaneo dell’intervento\nespropriativo, il metodo della differenza\npare inadeguato nella fattispecie in esame;\n- che piuttosto, affinché lo scopo della\npiena indennità ai sensi di legge sia adempiuto, occorre stabile quale sia il\ndanno reale per la proprietaria;\n- che tale danno non consiste solo nell’impossibilità\ndi utilizzare il fondo nel periodo di vigenza della servitù (10 anni), ma è\npure individuabile nella perdita del legname. Infatti – anche ammettendo che\nnell’ambito della gestione del bosco (art. 22 cpv. 1 LCFo) la proprietaria\npotrebbe, senza la servitù, abbattere annualmente solo le piante segnate dal\nservizio forestale, previo ottenimento di un’autorizzazione (art. 21 LFo; art.\n39 LCFo) – di fatto la servitù implica il disboscamento totale della particella\nprivando l’espropriata del valore di tutto il legname ed imponendole un periodo\ndi attesa necessario per la ricrescita del bosco (cfr. Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 116; Wiederkehr, Die\nExpropriationsentschädigung, 1966, p. 30);\n- che sulla valutazione di tale\neffettivo pregiudizio non possono influire né gli aumenti né le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita\ndall’ente espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr). Pertanto la pretesa dell’espropriata di essere risarcita in\nfunzione del volume di materiali inerti da depositare nella discarica non può\nessere accolta;\n- che l’indennità per l’impossibilità di\nutilizzare il fondo durante il periodo decennale di vigenza della servitù corrisponde"}