Non essendo l’espropriata rappresentata da un legale, non si assegnano ripetibili. richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971 dichiara e pronuncia 1. L’opposizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi. 2. All’ente espropriante è assegnato un termine di 60 giorni per adeguare la tabella di espropriazione con le relative indennità e notificarla in duplice copia al Tribunale di espropriazione. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: