che, tuttavia, il solo fatto che sussista un disaccordo circa l’ammontare dell’indennità non è motivo sufficiente perché un ente espropriante pretenda l’espropriazione definitiva quando potrebbe raggiungere il suo obiettivo adottando una misura meno incisiva; - che per quanto è riconducibile all’inosservanza del principio di proporzionalità l’opposizione deve, dunque, essere parzialmente accolta; - che di conseguenza l’ente espropriante dovrà adeguare la tabella di espropriazione indicando sia quali diritti intende espropriare in luogo della proprietà, sia la relativa indennità, sia, infine, eventuali effetti accessori (sorte del legname);