che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura restrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del privato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo la giurisprudenza, in materia espropriativa ciò non significa che la restrizione debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’intervento d’interesse pubblico, potendo per contro estendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione adeguata dell’opera in questione (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3); -