Per il resto i temi sollevati sono prevalentemente di ordine finanziario e vertono sull’indennità; - che sebbene dagli atti di causa si possa desumere che la proprietaria non ha mai preso seriamente in considerazione l’eventualità di vendere il mapp. no. 1231, e che le trattative svoltesi prima e dopo l’avvio della procedura espropriativa erano incentrate sull’ipotesi dell’affitto della particella, di fatto le parti non hanno mai stipulato e sottoscritto un formale accordo che sancisse la formula dell’affitto. Né ha valenza di accordo, ai sensi dell’art. 43 cpv.