Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione formale è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4)