{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2008-13-1_2010-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112628&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e6f4e25075709096d8c5cb65906179d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.13-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - opposizione - principio della proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:09", "Checksum": "c8592fb94fdf17f91781e44c890f787f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - opposizione - principio della proporzionalità\n\n\nconfrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una\ncertezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è\npiù ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);\n- che la discarica in oggetto è prevista nel Piano di gestione dei rifiuti del\nCantone Ticino, come nel Piano direttore cantonale (cfr. scheda di\ncoordinamento 5.4, oggetto 5.4.10), ed è stata approvata dal Dipartimento\nfederale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Stando\nal rapporto esplicativo la discarica ha una capacità prevista di 1,5 mio di mc\ncon possibilità di ampliamento. Essa è in esercizio dal 2006 gestita da IS 1;\n- che il PR di __________ è stato adeguato di conseguenza con l’inserimento del\nperimetro della discarica controllata nel piano delle zone e del\npaesaggio e con l’introduzione dell’art. 44 NAPR con\noggetto i depositi. La part. no. 1231 è inclusa nel perimetro della discarica\ne, come le altre proprietà coinvolte nel progetto, è assegnata alla zona\nforestale;\n- che di conseguenza la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in\ndiscussione in questa sede, non essendo peraltro adempiuti i requisiti per un\neccezionale esame pregiudiziale del provvedimento pianificatorio (RtiD\nI-2006 no. 24 c. 2.4);\n- che, in ogni caso, l’espropriata non contesta la pubblica utilità dell’opera.\nEssa si oppone all’espropriazione avvalendosi, sostanzialmente, di due\nargomenti: in primo luogo sostiene che l’accordo raggiunto sul principio\ndell’affitto nell’ambito delle trattative private, impedirebbe ora a IS 1 di\npretendere l’espropriazione formale del sedime; in secondo luogo, a suo avviso,\nil provvedimento non sarebbe necessario per realizzare l’opera,\nindipendentemente dal fatto che all’azienda sia stato conferito il diritto di\nespropriare. Per il resto i temi sollevati sono prevalentemente di ordine\nfinanziario e vertono sull’indennità;\n- che sebbene dagli atti di causa si possa desumere che la proprietaria non ha\nmai preso seriamente in considerazione l’eventualità di vendere il mapp. no.\n1231, e che le trattative svoltesi prima e dopo l’avvio della procedura\nespropriativa erano incentrate sull’ipotesi dell’affitto della particella, di\nfatto le parti non hanno mai stipulato e sottoscritto un formale accordo che\nsancisse la formula dell’affitto. Né ha valenza di accordo, ai sensi dell’art.\n43 cpv. 1 e 2 Lespr, la discussione avvenuta all’udienza del 9.1.2009, poiché\nin tale occasione le parti hanno semplicemente dato atto della possibilità di riavviare\nil negoziato (cfr. verbale);\n- che su questo punto, ossia sul principio dell’affitto, non sussiste dunque\nalcun accordo che vincoli IS 1 o questo Tribunale;\n- che d’altra parte contro la risoluzione dell’8.8.2003, con la quale la\nDivisione della giustizia ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione, era\ndato ricorso al Gran Consiglio (art. 3 cpv. 2 Lespr; art. 4 cpv. 2 Regolamento\nsulle deleghe di competenze decisionali, nonché allegato: deleghe al DI). Non\nessendo stata impugnata, la decisone è definitiva e quindi non può essere\nrimessa in discussione in questa sede;\n- che perciò, nella misura in cui contesta il diritto di espropriare, l’opposizione\nè priva di fondamento;\n- che, viceversa, merita maggiore attenzione l’obiezione secondo cui\nl’espropriazione formale del fondo non sarebbe necessaria per eseguire l’opera:\nimplicitamente l’espropriata allude infatti ad una violazione del principio\ndella proporzionalità;\n- che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura\nrestrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di\nsoluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del\nprivato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo\nla giurisprudenza, in materia espropriativa ciò non significa che la\nrestrizione debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla\nrealizzazione dell’intervento d’interesse pubblico, potendo per contro\nestendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione\nadeguata dell’opera in questione (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD\nI-2006 no. 24 c. 2.3);\n- che in concreto, benché l’espropriata non abbia motivato l’asserita inutilità\ndel provvedimento, la sottintesa violazione del suddetto principio impone a\nquesto Tribunale di procedere ad una ponderazione degli interessi;\n- che in quest’ottica bisogna tener presente che IS 1 ha stipulato con la maggior parte dei proprietari dei contratti di affitto comprensivi di una\nservitù d’uso e di trasformazione del sedime. Soluzione, questa, che dopo aver\nformato l’argomento principale delle discussioni con l’espropriata prima dell’avvio\ndella procedura espropriativa, è ancora stata presa in considerazione all’udienza\ndel 9.1.2009;\n- che ciò significa che la realizzazione e la gestione della discarica possono\navvenire anche senza espropriare in via definitiva il mapp. no. 1231;\n- che, in realtà, è stata l’impossibilità di raggiungere un compromesso\nsull’indennità, rispettivamente sulle modalità di ritiro del legname, ad\nindurre IS 1 a rinunciare all’ipotesi dell’affitto ed a domandare\nl’espropriazione definitiva del sedime;\n- che, tuttavia, il solo fatto che sussista un disaccordo circa l’ammontare\ndell’indennità non è motivo sufficiente perché un ente espropriante pretenda\nl’espropriazione definitiva quando potrebbe raggiungere il suo obiettivo\nadottando una misura meno incisiva;\n- che per quanto è riconducibile all’inosservanza del principio di\nproporzionalità l’opposizione deve, dunque, essere parzialmente accolta;\n- che di conseguenza l’ente espropriante dovrà adeguare la tabella di\nespropriazione indicando sia quali diritti intende espropriare in luogo della"}