{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2008-13-1_2010-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112628&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e6f4e25075709096d8c5cb65906179d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.13-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - opposizione - principio della proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:09", "Checksum": "c8592fb94fdf17f91781e44c890f787f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 02.02.2010 10.2008.13-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - opposizione - principio della proporzionalità\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 2 febbraio 2010 |\nDecisione In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da\n|\n|\nIS 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES 1 rappr. da RA 2\n|\n|\n|\nnell'ambito della realizzazione della discarica per materiali inerti in località __________ a __________,\nrelativamente al mapp. no. 1231 RFD di __________, |\ned ora sull’opposizione all’espropriazione interposta dall’espropriata,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato in fatto ed in diritto\n- che IS 1 è una azienda privata iscritta nel RC dal 29.3.2001 con scopo la promozione, la realizzazione e la gestione di discariche per materiali inerti;\n- che in data 8.8.2003, per delega del Consiglio di\nStato, la Divisione della giustizia, in applicazione degli art. 2 cpv. 3 e 3\ncpv. 1 Lespr, ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione per la\nrealizzazione della nuova discarica per ineriti nel comprensorio\ngiurisdizionale di __________. Contro tale decisione, pubblicata sul FU\n64-65/2003 del 12.8.2003, non sono stati interposti ricorsi;\n- che nel mese di ottobre del 2003 IS 1 ha presentato una domanda di costruzione per una discarica di materiali inerti sulle part. no. 478, 1143, 1183,\n1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;\n- che l’ufficio dei Servizi generali del Dipartimento del territorio ha\nrilasciato il suo preavviso il 7.10.2004;\n- che il 2.12.2004 il Municipio ha accordato la licenza edilizia respingendo,\nnel contempo, alcune opposizioni;\n- che il 17.2.2006 il Dipartimento del territorio ha concesso a IS 1\nl’autorizzazione per la gestione della 1a tappa della discarica, di\nca. 250'000 mc, sui mapp. no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233,\n1234, 1235, 1236, 1364 di __________;\n- che, nel frattempo, IS 1 si è adoperata per ottenere la disponibilità dei\nfondi coinvolti nel progetto prendendo contatto con i proprietari e promuovendo\nun incontro informativo. Con quasi tutti gli interessati ha quindi raggiunto un\naccordo stipulando dei contratti di compravendita a prezzi oscillanti tra 1.- e\n6.- fr. il mq (mapp. no. 707, 1364, 1236, 1183), rispettivamente dei contratti\ndi affitto con contestuale costituzione di una servitù d’uso e di\ntrasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica, nonché clausola\ndi ripristino, contro versamento di un compenso annuo di 20 cts. il mq adeguati\nannualmente in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (mapp. no. 478,\n1143, 1226, 1228, 1233, 1234 e 1235);\n- che per quanto concerne il mapp. no. 1231, come per le altre particelle, IS 1 ha proposto alla proprietaria l’affitto annuale o la vendita del terreno. Preso atto, all’incontro\ninformativo, che l’indennità per l’affitto sarebbe stata di 20 cts. il mq e reputando\ntale compenso insufficiente, la proprietaria ha avanzato una pretesa di fr. 3.-\nil mc per il materiale depositato. L’importo rivendicato – che IS 1 ha ritenuto riferibile al materiale depositato in compatto, corrispondente a ca. 50 cts. il mq di\nmateriale sciolto, e che essa ha inizialmente riportato in una bozza di\ncontratto d’affitto – in ultimo non è stato accettato (o confermato) dall’azienda:\ntenuto conto della tassa di discarica fissata dal Dipartimento e per motivi di\nparità di trattamento rispetto agli altri proprietari, nel settembre del 2006 essa\nha di rimando proposto un prezzo di vendita di fr. 5.- il mq oppure un affitto\nannuale indicizzato di 20 cts. il mq. Rinegoziato l’affitto, le parti\nsembravano essersi intese per un importo di 40 cts il mq annui, ma in\ndefinitiva l’accordo è sfumato apparentemente per ragioni\nriconducibili alle modalità di taglio e ritiro del\nlegname presente sul fondo;\n- che pertanto IS 1 ha avviato la presente procedura, con omissione della\npubblicazione, finalizzata ad ottenere l’espropriazione formale totale del\nfondo contro versamento di una indennità di fr. 1.- il mq;\n- che con memoria del 21.10.2008, ripercorse le pregresse trattative, l’espropriata\nsi è opposta all’espropriazione dichiarandosi d’accordo con l’affitto della\nparticella e rivendicando una indennità di fr. 3.- il mc di materiale compatto;\n- che all’udienza di conciliazione del 9.1.2009 le parti hanno accettato di\nriavviare i negoziati propendendo per la soluzione dell’affitto della\nparticella anziché per la sua espropriazione definitiva. L’ente espropriante si\nè dichiarato d’accordo di consegnare il legname all’espropriata la quale, dal\ncanto suo, ha accordato l’anticipata immissione in possesso a partire dal\n1°.4.2009;\n- che, tuttavia, anche quest’ultima trattativa non è giunta a buon fine ed al\ndibattimento finale del 6.11.2009 le parti hanno confermato le rispettive\nposizioni;\n- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di\nproprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art.\n26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse\npubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c.\n4.1 e rinvii);\n- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr l’espropriato ha facoltà di opporsi\nall’espropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica\nutilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione formale è già\nstata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del\nPR (art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è"}