- che in queste condizioni il requisito dell’urgenza non è adempiuto; - che pertanto il Tribunale non può accordare l’anticipata immissione in possesso; - che sulle indennità espropriative il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo che le parti si accordino privatamente; - che gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 dichiara e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione è respinta. 2. L’opposizione alla costituzione di un diritto di passo veicolare è respinta.