- che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce il principio di presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativo assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito; - che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv.