Ne consegue che l’indennità offerta nelle tabelle pubblicate è palesemente insufficiente poiché non corrisponde alla realtà attuale di mercato ed il Comune non può certo aspettarsi di liquidare i proprietari fondandosi su valori che risalgono ad una ventina di anni or sono. A ciò si aggiunge che l’effetto anticipato negativo dato dal vincolo di PR che ha destinato la superficie esproprianda a sedime stradale – concretizzatosi al momento dell’edificazione del fondo (cfr. consid. 2) – non è un elemento influente ai fini dell’estimo (art. 12 cpv. 2 Lespr.);