seconda del libero arbitrio dell’ente pubblico (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 36, Vorbemerkungen zu art. 27-44 no. 4). Se per di più, come ammette il Comune, l’attuazione dell’opera non è imminente né urgente non v’è alcuna ragione per procedere in via coatta solo contro alcuni proprietari. In ogni caso lo stanziamento del credito da parte del Consiglio Comunale per l’acquisto dei mapp. no. 316, 317 e 494 (cfr. MM 59 del 21.2.2006 e ris. CC 24.4.2006) non è un motivo sufficiente già solo perché una volta scaduto può essere riproposto.