Ora, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità della procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30 giorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare eventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no. 12; DTF 116 Ib 394). Da ciò deriva, del resto, la ricevibilità dell’istanza/notifica che il comproprietario MCON 1 ha presentato ben oltre il termine legale di pubblicazione. E’ però altrettanto vero che l’ente pubblico non può eludere un requisito di forma normativamente sancito per il solo motivo che la trattativa sulla vendita dei fondi è avvenuta per il tramite del legale dei proprietari (cfr.