lettera dell’8.5.2007). La circostanza risulta in effetti anche dallo scritto dello stesso avv. __________ del 3.7.2006 agli atti. La notificazione errata ed incompleta dell’avviso costituisce dunque un’omissione palese. Tanto più che, per quanto riguarda il comproprietario Zimmerli, il Comune sapeva sin dal giugno 2003 che non era più rappresentato dall’avv. __________ (cfr. lettera 5.6.2003). Ora, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità della procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30 giorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare eventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op.