L’errore in cui è incorso l’ente espropriante è quindi manifesto poiché gli espropriati non formano una comunione ereditaria, bensì una comproprietà in ragione di 1/7 per ciascun comproprietario, e questo sin dal 2002 (cfr. estratto RF). Ciò era facilmente verificabile a RF. Già solo per questo motivo, ossia per l’indicazione errata ed incompleta dei titolari dei diritti espropriandi, l’istanza di avvio del procedimento e la tabella di espropriazione appaiono dunque viziate. 4.4.1. Il predetto vizio si è fatalmente ripercosso sull’avviso personale. A norma dell’art. 25 cpv. 1 e 2 Lespr.