In concreto l’istanza di avvio della procedura espropriativa è diretta genericamente contro gli “__________”; la medesima intestazione è riportata sulla tabella di espropriazione che peraltro non menziona i componenti della presunta comunione ereditaria. L’errore in cui è incorso l’ente espropriante è quindi manifesto poiché gli espropriati non formano una comunione ereditaria, bensì una comproprietà in ragione di 1/7 per ciascun comproprietario, e questo sin dal 2002 (cfr. estratto RF).