{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2006-7-1_2007-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94115&nX40_KEY=4921948&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "522a953067a5ecad954502ca00eb4d41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.7-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2006.7-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2006.7-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2006.7-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:23:04", "Checksum": "23c876fc395f5c833a9c7daee1b98ede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 21.05.2007 10.2006.7-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)\n\n\nall’istanza di pubblicazione.\n5.2. Gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, un progetto\ndal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione ed il costo\ndell’opera (art. 21 let. b Lespr.). Se la pubblica utilità è già stata\nsanzionata in precedenza sulla base di norme speciali l’ente espropriante può\nessere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un\nprogetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). Scopo del\nprogetto è di circoscrivere l’opera che l’ente espropriante intende eseguire\ncosì da ragguagliare i proprietari ed altri interessati sui diritti\nespropriandi e da consentire loro di esercitare i diritti di difesa con piena\ncognizione di causa.\n5.3. Stando al vigente PR le part. no. 317 e 494 formano, insieme ad altri\nfondi limitrofi, un comprensorio a lago assegnato alla zona AP-EP riservata\nallo “svago ed alla balneazione”; la part. no. 316 è invece assegnata alla zona\ndi protezione Zp1 (cfr. piano delle zone e piano del traffico e delle\nattrezzature e costruzioni di interesse pubblico).\nLa zona AP-EP, come anche la confinante zona di protezione, sono entrambe state\napprovate dal Consiglio di Stato che si è limitato ad imporre al Comune il\ncompletamento della relativa norma di applicazione (cfr. ris. del 19.9.1995 p.\n8, 10-11, 47-48; art. 6.4 NAPR doc. D). Il ricorso interposto dai proprietari\ncontro gli azzonamenti è stato respinto (cfr. ris. cit. p. 31-32).\nNe consegue che la pubblica utilità della zona AP-EP riferita allo “svago ed\nalla balneazione” e della zona di protezione Zp1 è stata sancita con\nl’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). L’istituzione stessa della zona\nAP-EP, riservata per definizione ad uso pubblico, ha posto le basi per un\nfuturo trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la\ndestinazione di zona a fini pubblici disposta dal PR; ciò significa che i\nproprietari possono continuare ad usufruire dei fondi come in precedenza ma in\nvia provvisoria e fintanto che le proprietà non saranno acquisite mediante\ncontratto privato o in esito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico\n(cfr. TRAM 24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1,\n5.4.2007 N. 50.2006.1 in re R. consid. 2).\nDi principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a\npresentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima\nsenza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia,\nl’applicabilità di tale normativa non appare convincente per varie ragioni.\nOmessi i posteggi – che di contro sono previsti nell’inc. congiunto no.\n10.2004.91 sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494, 531, 318\ne 319 – il piano d’intervento prevede la creazione di un centro balneare dotato\ndi una serie di infrastrutture quando, in base al PR, non è del tutto chiaro se\nquel settore debba semplicemente essere lasciato libero per consentire\nl’accesso alla riva e la balneazione al pubblico oppure se siano autorizzate\nattrezzature anche a carattere edilizio e, in questo caso, secondo quali\ncriteri debbano essere concepite. La volontà espressa in sede pianificatoria di\nproteggere l’ambiente e la vegetazione alla quale fa da corollario l’intenzione\ndel Comune di demolire gli edifici e le darsene esistenti sembrerebbero,\ninvero, deporre a favore della prima ipotesi e non della seconda. Seguendo\nquesto ragionamento il progetto appare dunque incongruente sia nella misura in\ncui si propone di rivalorizzare il paesaggio naturale ma nel contempo pretende\ndi creare un vero e proprio lido attrezzato di tutto punto, sia là dove indica\nche sarà insediato “soltanto il minimo di infrastrutture edificate” ma include\nnel concetto anche 2 piscine che, oggettivamente, non solo non sono\n“indispensabili per il buon funzionamento” di un centro balneare già ubicato a\nlago ma per di più mal si conciliano con l’intento di rivalutare il paesaggio.\nMa anche ammettendo che nel principio l’opera sia attuabile – l’art. 6.4 NAPR\nsembra ammettere, anche se del tutto genericamente, interventi costruttivi e di\nsistemazione del terreno – in ogni caso essa non ha ottenuto l’avallo\ndall’Ufficio protezione della natura e, soprattutto, è presentata secondo\ncriteri talmente generici da palesare l’indecisione del Comune che, in realtà,\nancora non ha risolto quale nuovo aspetto conferire al comprensorio; ciò\npotrebbe anche essere dovuto al fatto che la soluzione a suo tempo scelta dal\nComune di __________ non risponda più ai bisogni reali del nuovo Comune di ISEP\n1. Inoltre, sempre nel progetto e nella relazione tecnica si auspicano\nmarciapiedi dove il PR non ne prevede e addirittura si prospetta l’ampliamento\ndella struttura, nel corso di una seconda tappa, ai sedimi adiacenti, quando\nquesti sono dichiaratamente gravati con un vincolo di protezione (cfr.\nrelazione p. 2 e 3).\nInsomma, che il piano di intervento sia “sommariamente indicativo” e quindi si\nriduca sostanzialmente ad un’idea ancora tutta da sviluppare ed approfondire in\nfuturo dopo l’acquisizione dei terreni e nell’ambito di una procedura di\nconcorso secondo la Legge sulle commesse pubbliche, lo ammette lo stesso\nprogettista. Così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente\nquello inverso ed implica, dapprima, l’approvazione del progetto definitivo, lo\nstanziamento del credito complessivo per la costruzione e l’acquisizione dei\nsedimi da parte del Consiglio Comunale e l’ottenimento di un preavviso\nfavorevole da parte dell’Ufficio protezione della natura, e solo in seguito\nl’avvio della procedura di espropriazione. Difatti gli espropriati devono poter\nesercitare consapevolmente il diritto di essere sentiti e, in futuro, devono"}