5.Di regola, nei procedimenti di espropriazione formale, che vedono il privato coinvolto suo malgrado in una causa giudiziaria, le spese processuali sono a carico dell’ente espropriante, tenuto a rifondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del 17.12.2001). Visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.