Secondo la dottrina e la giurisprudenza, formatasi nell’ambito dell’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr. – posto a fondamento della pretesa – la retrocessione è ammissibile, sulla base di tale normativa, soltanto quando lo scopo dell’espropriazione viene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già stata concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che risulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato. Di contro non vi è spazio per una retrocessione qualora subentrasse un uso diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso previsto fosse stato effettivamente concretizzato.