L’istituto della retrocessione si configura come restitutio in integrum e quindi implica che le parti riconsegnino reciprocamente le prestazioni originarie: l’espropriante il fondo, senza riguardo al suo valore attuale, l’espropriato l’indennità a suo tempo percepita (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no 23; DTF 120 Ib 276 c. 9b e rinvii; RDAT I-2001 no. 34 c. 3). Non sono ammessi conguagli, neppure nel caso in cui sia intervenuto un deprezzamento dipendente dall’attribuzione del fondo ad una zona AP-EP (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 26; DTF 120