quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (let. c). L’azione può essere promossa dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.). L’istituto della retrocessione si configura come restitutio in integrum e quindi implica che le parti riconsegnino reciprocamente le prestazioni originarie: