2.A norma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto precedentemente espropriato, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità di deprezzamento nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall’acquisto (let.