Sul primo il Comune si è espresso accettando la retrocessione, e ciò equivale ad acquiescenza; il terreno andrebbe quindi retrocesso, ancorché vincolato, essendo del resto situazione corrente che un fondo riservato per scopi pubblici rimanga di proprietà privata. Il secondo non incide invece sull’esito dell’istanza ma solamente sul prezzo che gli istanti dovranno restituire: qualora il fondo restasse vincolato, si tratterà dell’indennità percepita meno la componente edificabile, e quindi l’importo corrisponderà al valore agricolo. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale riconfermandosi per iscritto nelle rispettive tesi e domande.