{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2006-3_2009-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103118&nX40_KEY=4933436&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cbe0b12ebed86d2f01853a28e881ebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione di un diritto precedentemente espropriato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:32", "Checksum": "57807a1222f1e6ece4628d8c653791bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3\nRegesto:\nRetrocessione di un diritto precedentemente espropriato\n\n\nprivati dell’area, specie l’edificazione, a favore della collettività\nattraverso la riserva di una zona verde o da destinare, eventualmente, alla\ncostruzione di edifici a carattere pubblico. L’obiettivo che aveva motivato\nl’espropriazione non è quindi completamente disatteso.\nAlle considerazioni che precedono si aggiunge che l’istituzione di una zona\nAP-EP pone le basi per il futuro trasferimento di proprietà dei fondi vincolati\nonde attuare la destinazione di zona disposta dal PR (DTF 109 Ib 264 c.\n2a in fine; RDAT I-1995 no. 42 c. 5c). In concreto si tratta della\nconferma di un vincolo pregresso che gode della presunzione di pubblica utilità\n(art. 40 cpv. 2 LALPT), e per l’attuazione del quale il Comune dispone comunque\ndel diritto di espropriazione (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 Lespr.).\nDi conseguenza, sulla base dei principi precedentemente esposti, non può essere\ndato luogo a retrocessione.\n5.Di\nregola, nei procedimenti di espropriazione formale, che vedono il privato\ncoinvolto suo malgrado in una causa giudiziaria, le spese processuali sono a\ncarico dell’ente espropriante, tenuto a rifondere all’espropriato un’equa\nindennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nTale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il privato,\nagendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche quelli\ninerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no. 48; TRAM\n50.2001.00016-19 del 17.12.2001).\nVisto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in\nsolido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano\nripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}