{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2006-3_2009-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103118&nX40_KEY=4933436&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cbe0b12ebed86d2f01853a28e881ebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione di un diritto precedentemente espropriato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:32", "Checksum": "57807a1222f1e6ece4628d8c653791bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3\nRegesto:\nRetrocessione di un diritto precedentemente espropriato\n\n2.A\nnorma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato per\niscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto precedentemente\nespropriato, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità\ndi deprezzamento nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni\ndall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo\nprevisto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento\nfuturo di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10\nanni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o\nadibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata\nconcessa (let. c).\nL’azione può essere promossa dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1\nLespr.).\nL’istituto della retrocessione si configura come restitutio in integrum e\nquindi implica che le parti riconsegnino reciprocamente le prestazioni\noriginarie: l’espropriante il fondo, senza riguardo al suo valore attuale,\nl’espropriato l’indennità a suo tempo percepita (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no 23; DTF 120 Ib 276 c.\n9b e rinvii; RDAT I-2001 no. 34 c. 3). Non sono ammessi conguagli,\nneppure nel caso in cui sia intervenuto un deprezzamento dipendente\ndall’attribuzione del fondo ad una zona AP-EP (Hess/Weibel, op. cit., ad\nart. 102 no. 26; DTF 120 Ib 276 c. 9a).\n3.Gli\nistanti sostengono, rinviando per analogia all’art. 352 CPC, che l’adesione del\nMunicipio alla retrocessione, manifestata in occasione dell’udienza del 1°.2.2007,\ncostituisca acquiescenza. Trattandosi di un atto irrevocabile e risolutivo, a\nloro avviso l’istanza andrebbe accolta già solo per questo motivo ed\nindipendentemente dal suo fondamento materiale.\nLa legge di espropriazione non contempla una norma analoga all’art. 352 cpv. 1\nCPC che sancisca la fine del procedimento per acquiescenza. In ambito\nespropriativo è ammessa la stipulazione di cosiddetti accordi espropriativi ai\nquali, se conclusi in forma scritta dopo il deposito degli atti, è riconosciuta\nforza di decisione (art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. 2 Lespr.). Naturalmente la\ndichiarazione di accordo di un’autorità amministrativa presuppone che essa sia\ncompetente a prendere, sull’oggetto specifico, una decisione vincolante.\nL’autorità competente a decidere l’esecuzione di opere pubbliche, rispettivamente\nl’acquisizione, la permuta o l’alienazione di beni comunali, nonché il rilascio\nal Municipio di autorizzazioni a transigere, è il Consiglio Comunale (art. 13\ncpv. 1 let. g, h, l LOC).\nConsiderato che il mapp. no. 792 è destinato a fini pubblici anche nella\nvariante del 2005, e visto che la retrocessione comporta un trapasso di\nproprietà mediante mutua restituzione delle prestazioni, il Municipio non poteva\npronunciarsi in maniera definitiva e vincolante (e neppure concludere transazioni),\nquanto meno non prima di aver ottenuto l’avallo del legislativo.\nSu questo punto la tesi degli istanti non può quindi essere accolta.\n4.4.1.\nSecondo la dottrina e la giurisprudenza, formatasi nell’ambito dell’art. 61\ncpv. 1 let. c Lespr. – posto a fondamento della pretesa – la retrocessione è\nammissibile, sulla base di tale normativa, soltanto quando lo scopo dell’espropriazione\nviene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già\nstata concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che\nrisulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato. Di\ncontro non vi è spazio per una retrocessione qualora subentrasse un uso diverso\naggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso previsto fosse stato\neffettivamente concretizzato. La retrocessione va pure negata qualora vi\nostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il cambiamento\ndi destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima l’espropriazione (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr, Die\nExpropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, vol. II, p. 761; DTF 87 I 96, 120 Ib 496 c. 6b; RDAT\n1990 no. 69).\n4.2. Nella fattispecie non risulta che il Comune di __________ abbia\nmanifestato l’intenzione concreta di alienare le proprietà gravate da vincolo AP-EP\nin località __________ né, in particolare, il mapp. no. 792.\nViceversa è indiscutibile che, in seguito all’approvazione della variante del\n2005, il Comune ha rinunciato a costruire su quel terreno, e sui fondi\nlimitrofi, le opere che vi erano precedentemente previste. Nonostante tale\nrinuncia il vincolo è però stato confermato, anche se con un contenuto diverso,\nche qualifica i sedimi come “area di svago nel verde o edifici pubblici” (cfr.\npiano delle zone e delle AP-EP). Decisione che non è casuale, bensì motivata dalla\ncarenza di aree pubbliche proporzionate al fabbisogno nel comprensorio in\noggetto, ripetutamente evidenziata dal Consiglio di Stato nell’ambito della\nrevisione del PR (cfr. ris. 30.1.2002 p. 25-26, 29). Vero è che,\napprovando la susseguente variante, lo stesso Consiglio di Stato ha rimarcato\ncome le nuove scelte comunali, dipendenti dalle ultime analisi pianificatorie, effettuate\nin concorso con i servizi cantonali competenti, avessero contribuito a\nmigliorare in modo chiaro e tangibile la relazione spazio pubblico/spazio\nprivato, tanto da dare respiro a tutta la zona residenziale ubicata a valle\ndella linea ferroviaria (cfr. ris. 2.2.2005 p. 2). Da ciò l’esito negativo della\nrecente proposta del Municipio di abolire il vincolo per assegnare i quattro fondi\ngravati alla zona residenziale, che non ha retto all’esame preliminare del\nDipartimento del territorio per ragioni di ordine formale e perché sostanzialmente\ncontraria agli indirizzi pianificatori (cfr. preavviso 3.9.2007).\nIn definitiva, lo scopo del vincolo è sempre quello di impedire l’uso a fini"}