{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-07-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2006-3_2009-07-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103118&nX40_KEY=4933436&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cbe0b12ebed86d2f01853a28e881ebb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione di un diritto precedentemente espropriato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:32", "Checksum": "57807a1222f1e6ece4628d8c653791bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 13.07.2009 10.2006.3\nRegesto:\nRetrocessione di un diritto precedentemente espropriato\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 13 luglio 2009 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sull’istanza di retrocessione presentata in data 1° febbraio 2006 da\n|\n|\nISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. IS 1 ISCE 2 composta da: 4. MIST 3 5. MIST 4 6. MIST 5 7. MIST 6 tutti rappr. dall’a RA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 792 RFD di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nIl mapp. no. 792, già di proprietà di __________, è un terreno inedificato\nubicato nel Comune di __________, a valle della linea ferroviaria in località __________.\nStando al primo PR di __________, approvato il 4.3.1977, la particella, come tutto\nil territorio circostante, erano assegnati alla zona residenziale R2.\n1.2. In data 11.6.1986 il Consiglio di Stato ha approvato una variante al PR\ncon la quale nella località __________ è stata istituita una zona per\nattrezzature ed edifici pubblici (EP 1/3/6/8, AP 5) destinata ad accogliere un\ncentro civico, abitazioni a carattere sociale, un rifugio collettivo, aule\nscolastiche ed un parco giochi. Ad essa sono stati attribuiti il mapp. no. 792\ned i tre fondi limitrofi mapp. no. 323, 324 e 325.\nDopo aver contestato senza successo il vincolo pianificatorio, __________ hanno\nconvenuto in causa il Comune di __________ dinanzi al Tribunale di\nespropriazione sopracenerino, al fine di ottenere un’indennità per\nespropriazione materiale dipendente dal predetto vincolo di inedificabilità. Il\nComune – che nel frattempo aveva acquistato privatamente i mapp. no. 323, 324 e\n325 – ha completato la procedura avviata dai proprietari sollecitando l’espropriazione\nformale del terreno. Le parti hanno quindi fissato consensualmente l’indennità\nespropriativa in fr. 300.- il mq oltre interessi al 6% a far tempo dal\n1°.4.1987, per un totale di fr. 132'900.-. Il procedimento si è così concluso\nmediante decreto di stralcio del 22.8.1990 (inc. TE sopr. 308/79) ed il\ntrapasso di proprietà è stato iscritto a RF il 6.5.1991.\n1.3. Nel contesto della revisione del PR, approvata il 30.1.2002, l’area\nvincolata in zona __________ è stata confermata in estensione ma adeguata nei\ncontenuti e, precisamente, riservata alla costruzione di una scuola elementare\ne di una palestra comunale (AP-EP 1).\nIn quella sede il Consiglio di Stato ha peraltro ravvisato delle insufficienze\nnel dimensionamento degli spazi pubblici nel settore occidentale della zona\nresidenziale posta a sud della ferrovia, ritenendo che fossero dovute principalmente\nall’impostazione del piano viario. Perciò esso ne ha sospeso l’approvazione.\n1.4. Nell’ambito della variante scaturita dal susseguente approfondimento\npianificatorio, il Comune ha proposto di trasferire la costruzione della scuola\nelementare e della palestra sul mapp. no. 303 e su parte del mapp. no. 302\nistituendovi un nuovo vincolo (AP-EP 1), e di mantenere il comprensorio\nprecedentemente vincolato in località __________, per adibirlo ad “area di\nsvago nel verde o edifici pubblici” (AP-EP 13). In quest’ottica, nel 2004, il\nComune ha acquistato il mapp. no. 303 ed una porzione del mapp. no. 302 mediante\ncontratto di compravendita.\nLa variante è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del\n2.2.2005.\n1.5. Con istanza del 1°.2.2006 gli __________ hanno adito il Tribunale di\nespropriazione rilevando che, in esito all’approvazione della variante del 2005,\nil Comune ha rinunciato alla costruzione del centro scolastico nel comprensorio\ndi appartenenza del mapp. no. 792. La destinazione che aveva motivato\nl’espropriazione è quindi stata abbandonata e, apparentemente, il Comune\navrebbe ora intenzione di rinunciare al vincolo e di vendere il fondo. Pertanto\ngli istanti hanno chiesto la retrocessione del fondo sulla base dell’art. 61\ncpv. 1 let. c Lespr. contro restituzione dell’indennità a suo tempo incassata.\nCon risposta 4.4.2006 il Comune di __________ si è rimesso al giudizio del\nTribunale.\nAll’udienza di conciliazione, svoltasi il 1°.2.2007, il Municipio ha\ndichiarato di consentire alla retrocessione; in quest’ottica il Tribunale lo ha\ninvitato ad affrancare la particella dal vincolo pianificatorio.\nE’ poi seguito uno scambio di corrispondenza terminato con la comunicazione del\nMunicipio, nel frattempo rinnovato nella sua composizione, di non poter\nprocedere allo svincolo del terreno.\nAlla conseguente udienza del 13.11.2008 il Municipio ha puntualizzato di aver a suo tempo aderito alla\nretrocessione, ma con la premessa che il fondo potesse essere svincolato. A\nquesto proposito il Dipartimento del territorio ha rilasciato un preavviso\nnegativo, motivo per cui il fondo potrebbe essere liberato solo a condizione\nche la superficie attualmente destinata ad area di svago venga compensata\naltrove; ipotesi, questa, che il Comune non intende concretizzare.\nDi rimando gli istanti hanno osservato che occorre scindere l’aspetto\nespropriativo da quello pianificatorio. Sul primo il Comune si è espresso accettando\nla retrocessione, e ciò equivale ad acquiescenza; il terreno andrebbe quindi\nretrocesso, ancorché vincolato, essendo del resto situazione corrente che un\nfondo riservato per scopi pubblici rimanga di proprietà privata. Il secondo non\nincide invece sull’esito dell’istanza ma solamente sul prezzo che gli istanti\ndovranno restituire: qualora il fondo restasse vincolato, si tratterà dell’indennità\npercepita meno la componente edificabile, e quindi l’importo corrisponderà al\nvalore agricolo.\nConclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento"}