, ad art. 19 no. 183-185). Stando alla giurisprudenza un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente secondo la sua destinazione oppure qualora fosse privato di vantaggi influenti sul valore della proprietà (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1). In concreto, benché per effetto dell’espropriazione la proprietà venga amputata di una porzione non indifferente di sedime utilizzabile (comunque indennizzato), il fondo potrà continuare ad essere sfruttato anche in futuro a fini agricoli.