essi temono inoltre emissioni future riconducibili all’esercizio dell’impianto a scapito di una coltivazione qualitativamente ineccepibile. Di conseguenza rivendicano un’indennità per titolo di svalutazione della frazione residua pari al 50% del valore del fondo. A norma dell’art. 11 let. b Lespr., nell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità può comprendere il pregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.