per l’estimo. Infatti l’indennità per occupazione temporanea non è intesa a compensare eventuali agevolazioni di cui gode l’ente espropriate durante l’esecuzione dei lavori, bensì a coprire il danno effettivo per il proprietario derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene, salvo che egli renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273). Considerato che il fondo è sfruttato a fini agricoli e che una possibilità di miglior uso non è ipotizzabile, l’indennità di fr.