La data determinante per la valutazione dell’indennità per espropriazione formale è quella dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, quella di emissione del giudizio di stima (art. 19 Lespr.). Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale, e quindi avesse perso la componente edilizia per effetto di un provvedimento pianificatorio, la data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del vincolo che ne è alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68). La questione se si sia prodotta un’espropriazione materiale dev’essere esaminata d’ufficio (DTF 116 Ib 35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no.