L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta. 2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva. 3. E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 146 (N.N. 2020) prima dell’inizio dei lavori di posa della canalizzazione. 4. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.