che pertanto anche l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta; - che l’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.); - che il giudizio sull’indennità seguirà separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.). per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte. 2. L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta. 2.1.