che, dal canto suo, l’espropriata non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera; - che d’altra parte, considerato lo sfruttamento attuale del terreno, non può essere ritenuto che la misura provochi danni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94); - che, nondimeno, prima di accedere al fondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica; - che nella tabella di espropriazione