che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);