146 (N.N. 2020); - che, in linea generale, il solo fatto che possano essere concepiti tracciati alternativi a quello proposto dall’ente pubblico non basta a screditare un progetto concreto trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431); - che il principio della proporzionalità esige che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati (DTF 129 I 337 c. 4.2. e rinvii);