lettera del 15.3.2006); - che, preliminarmente, e contrariamente al postulato dell’espropriata, il Tribunale prescinde dalla congiunzione del presente procedimento con la causa espropriativa di cui all’incarto richiamato no. 10.2004.133 poiché quest’ultima non è ancora terminata ed è oggi sostanzialmente limitata all’estimo dei diritti espropriandi; perciò non può condizionare l’emissione del presente giudizio; - che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 Cost.).