{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-9-1_2006-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91114&nX40_KEY=4921964&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03d1b163ee360c5feb824b09b3705d9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.9-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:30:02", "Checksum": "648decb99bf2c822ea689419c580e950", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)\n\n\nprobabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione\ndell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68,\n1988 no. 66; TRAM 2.12.2002 N. 50.2002.22);\n- che in concreto i requisiti di legge\nsono adempiuti;\n- che infatti, come già rilevato, i\nlavori per la costruzione della palestra e della sala multiuso sono quasi\nterminati e la messa in funzione delle opere è prevista per il prossimo mese di\nluglio;\n- che in queste condizioni\nl’allacciamento è una necessità urgente ed improrogabile, tanto più che il\ncantiere è ancora aperto per cui la posa della canalizzazione può avvenire\nimmediatamente;\n- che, dal canto suo, l’espropriata non\nha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato meriti maggior\nprotezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;\n- che d’altra parte, considerato lo\nsfruttamento attuale del terreno, non può essere ritenuto che la misura provochi\ndanni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il\npregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore\npraticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF\n110 Ib 55, 115 Ib 94);\n- che, nondimeno, prima di accedere al\nfondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica;\n- che nella tabella di espropriazione\nnon figura alcuna indennità per l’estirpazione di viti, per cui si deve\npresumere che l’opera verrà eseguita prendendo tutte le precauzioni necessarie\nper non coinvolgere i filari;\n- che, ciò nonostante ed a scanso di\nequivoci, va detto subito che qualora la posa della canalizzazione dovesse\ncomportare il sacrificio di qualche ceppo di vite il Comune dovrà darne comunicazione\npreventiva immediata all’espropriata ed al Tribunale indicando il numero esatto\ndi ceppi soppressi;\n- che pertanto anche l’opposizione\nall’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;\n- che l’anticipata immissione in\npossesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è\nimmediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.);\n- che il giudizio sull’indennità seguirà\nseparatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45\ncpv. 5 Lespr.).\nper i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda\ndi modifica dei piani sono respinte.\n2. L’opposizione all’anticipata immissione in\npossesso è respinta.\n2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del\npresente giudizio ed è immediatamente esecutiva.\n3. E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 146 (N.N. 2020) prima dell’inizio dei lavori di posa della canalizzazione.\n4. La tassa di giustizia e le spese per il\npresente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con\nl’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.\n5. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\n- RA 1\n- RA 2\n|\n|\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}