{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2005-9-1_2006-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91114&nX40_KEY=4921964&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03d1b163ee360c5feb824b09b3705d9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.9-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:30:02", "Checksum": "648decb99bf2c822ea689419c580e950", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2006 10.2005.9-1\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di allacciamento canalizzazione acque luride al collettore comunale (indennità per servitù di condotta, occupazione temporanea e diversi)\n\n\n- che, preliminarmente, e contrariamente\nal postulato dell’espropriata, il Tribunale prescinde dalla congiunzione del\npresente procedimento con la causa espropriativa di cui all’incarto richiamato no.\n10.2004.133 poiché quest’ultima non è ancora terminata ed è oggi\nsostanzialmente limitata all’estimo dei diritti espropriandi; perciò non può\ncondizionare l’emissione del presente giudizio;\n- che un intervento\nespropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve\nrispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di\nproporzionalità (art. 36 Cost.). Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato\nal perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente\nprivatistici e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al\nraggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das\nEnteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);\n- che, sia detto\nper inciso, nello scambio di corrispondenza che ha preceduto l’avvio della\nprocedura espropriativa, l’espropriata ha sostenuto che le planimetrie\nriguardanti le canalizzazioni non erano allegate alla domanda di costruzione,\nmotivo per cui essa avrebbe preso atto del tracciato solo quando il Comune ne\nha proposto lo spostamento (cfr. doc. 4 e 5). Tuttavia, al di là del fatto che\ni piani delle infrastrutture ed in particolare quello riguardante l’evacuazione\ndelle acque di scarico sono elemento imprescindibile di una domanda di\ncostruzione (art. 9 let. 1 RLE; cfr. Scolari, Commentario, 1996, ad art.\n4 LE, no. 731-733) e che tali piani figurano nell’incarto richiamato inerente\nlicenza edilizia, l’allacciamento al collettore di Via M__________ era\nespressamente indicato nella relazione tecnica (p. 14). Ben difficilmente la\nquestione avrebbe quindi potuto sfuggire o essere equivocata;\n- che nel principio\nl’intervento espropriativo è indubbiamente sorretto da un interesse pubblico poiché\nè volto a realizzare le infrastrutture che sono componenti funzionali\nindispensabili della palestra e della sala multiuso la cui costruzione è quasi\nstata completata. Anzi, considerato che in base all’avanzamento dei lavori la\nmessa in funzione è prevista per il prossimo mese di luglio, l’allacciamento alla\ncanalizzazione costituisce una palese necessità;\n- che secondo\nl’opponente l’allacciamento alla canalizzazione potrebbe avvenire senza\ninvadere il mapp. no. 146 (N.N. 2020);\n- che, in linea\ngenerale, il solo fatto che possano essere concepiti tracciati alternativi a\nquello proposto dall’ente pubblico non basta a screditare un progetto concreto\ntrattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con\nla conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte\ndestinata a fallire (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad\nart. 35 p. 431);\n- che il principio\ndella proporzionalità esige che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella\nmeno pregiudizievole per i diritti dei privati (DTF 129 I 337 c. 4.2. e\nrinvii);\n- che, in ambito\nespropriativo, per adempiere al principio della proporzionalità non occorre che\nla restrizione della proprietà sia limitata soltanto a quanto è assolutamente\nindispensabile alla realizzazione dell’opera pubblica, bensì è ammesso che\nl’intervento si estenda a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico,\nall’esecuzione adeguata dell’opera stessa (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in\nfine; TF 15.8.2005 N. 1P.465/2004);\n- che l’opponente è dell’avviso che l’allacciamento\npotrebbe essere eseguito lungo il tracciato della progettata strada SR 8.5,\nrispettivamente alla corrispondente canalizzazione consortile esistente;\n- che la predetta strada è prevista dal\nPR di S__________ approvato il 12.4.1988 dal Consiglio di Stato (revisione) e\ntaglia il mapp. no. 146 nella sua parte meridionale scorporandone il triangolo (N.N.\n2020) interessato da questa procedura. A corollario, nel PGC approvato il\n17.7.1980, all’altezza della strada è segnata una “canalizzazione nuova”;\n- che, oltre ad accertare la situazione\npianificatoria vigente, il Tribunale non può trascurare, nell’ottica comunale, l’ordinamento\npianificatorio allo studio così come, per altro verso, nell’ottica del privato,\nè tenuto a considerare le possibilità di miglior uso future del bene colpito da\nespropriazione, sostanzialmente ponderando gli uni e gli altri interessi in\ngioco;\n- che, perciò, va preso atto che nella\nseduta del 7/8.3.2005 il Consiglio comunale di S__________ ha approvato la\nrevisione del PR (MM no. 328 del 2.9.2004), piano nel quale la presenza della\nstrada SR 8.5 è confermata. Viceversa, nell’ambito della revisione del PGS in\ncorso, nel progetto di massima il tracciato della canalizzazione, già\ncorrispondente alla strada stessa, risulta essere stato abolito (cfr. inc. PGS piano\nnr. M 1258-101; lettera studio ing. M__________ 12.12.2005);\n- che, ad oggi, non solo la strada SR\n8.5 non è stata costruita né concretamente progettata, ma nemmeno esiste una\ncanalizzazione comunale o consortile (cfr. lettera del Consorzio del\n23.2.2006). A questo proposito va rilevato che l’asserita esistenza di una\ncanalizzazione consortile (cfr. osservazioni alla domanda di anticipata\nimmissione in possesso p. 3) è dovuta ad un malinteso nella lettura del citato\npiano nr. M 1258-101 là dove la linea tratteggiata verde – che invero si presta\nall’equivoco – non sta a segnare il tracciato di una canalizzazione esistente o\nfutura, bensì indica unicamente il confine tra i due bacini imbriferi C e B;\n- che in queste condizioni e mancando\nuna qualsiasi infrastruttura di base l’ipotesi prospettata di allacciamento è oggi\ndel tutto inattuabile;\n- che, sempre secondo l’opponente,"}