1 Lespr.). In concreto, tuttavia, si deve prescindere dalla norma generale poiché il procedimento non è stato avviato dall’ente pubblico bensì dal privato titolare dei diritti asseritamene lesi che si è quindi assunto tutti i rischi dell’azione come in una normale procedura amministrativa. Pertanto, visto l’esito dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm.); per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr.