Tutto ciò considerato nel complesso gli inconvenienti dettati dal cantiere non hanno precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dell’istante e non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso. Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione. 6.Normalmente nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.).