Ne consegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati dal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr. bensì al termine di prescrizione ordinario di 5 anni, normalmente applicabile alle pretese di diritto pubblico, a decorrere dalla nascita della pretesa, rispettivamente dalla riconoscibilità oggettiva del danno (DTF 124 II 550 c. 4a, 130 II 413 c. 11; RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1). I lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei lavori) motivo per cui l’istanza 22.8.2005 è senz’altro tempestiva.