La sua legittimazione, peraltro nemmeno contestata, è dunque palese. 4.3. Lo COEP 1, richiamati gli art. 24 e 32 Lespr, sostiene che le pretese dell’istante siano ampiamente tardive. Come già rilevato la pregressa procedura espropriativa avviata nel 2004 in vista dell’esecuzione delle opere stradali non ha coinvolto il mapp. no. 420. Ne consegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati dal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr.