formale i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato. Concretamente tale ipotesi altro non individua se non la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dell’opera di interesse pubblico il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Perciò la pretesa soggiace all’istituto dell’espropriazione formale. Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr.